venerdì 22 ottobre 2010

Comodato

In diritto si definisce comodato il contratto mediante il quale una parte (comodante) consegna ad un'altra (comodataria) una cosa mobile o un immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato con l'obbligo di restituire la medesima cosa ricevuta. Il comodato è regolato dal Codice Civile.

Il "comodato è essenzialmente gratuito", in quanto, se vi fosse un pagamento in denaro, ci troveremmo di fronte ad un altro tipo di contratto e cioè alla locazione. Dunque è pleonastico ed errato parlare di comodato gratuito: il comodato è sempre gratuito o non è un comodato.

Appartenenza alla categoria dei contratti reali [modifica]
Il comodato appartiene alla categoria dei contratti reali, ossia richiede per la sua conclusione la consegna della cosa (infatti, testualmente, la parte "consegna", non "si impegna a consegnare").
Prima della consegna, il contratto non è concluso, ma si avrà solo (a seconda dei casi) un contratto preliminare o una trattativa.

Effetti obbligatori

La conseguenza giuridica del contratto di comodato è quella di fare nascere diritti e obblighi, senza produrre effetti reali o traslativi. Infatti, non si ha come effetto il trasferimento della proprietà del bene ovvero il trasferimento di un diritto reale sul bene stesso, del quale il comodatario acquisisce il solo diritto personale di godimento.

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